Il tanto atteso decreto legislativo in tema di «accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti» riconosce l’accesso al pensionamento a requisiti anagrafici e contributivi agevolati in considerazione del periodo di adibizione a lavorazioni che presentino un maggior gradiente di penosità, e che dunque risultino debilitanti in misura più proporzionale rispetto alle consuete attività per la salute del lavoratore.
Si tratta di un provvedimento molto atteso, che costituisce il precipitato di un dibattito trentennale, su una materia i cui primi tentativi di regolazione risalgono alla metà degli anni ’90, ma che più recentemente era stato oggetto, con la legge n. 247/2007, di una delega del legislatore. La delega era pure stata esercitata dal governo Prodi, con la predisposizione di uno schema di decreto che poi per la prematura interruzione della precedente legislatura, combinata alla opposizione di talune parti sociali su alcuni aspetti del testo predisposto era stata lasciata cadere.
L’art. 1, comma 1, del decreto contempla dunque i beneficiari riferendosi a quattro categorie di lavoratori subordinati (e solo subordinati) addetti a lavorazioni faticose o pesanti: i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; i lavoratori notturni; i lavoratori addetti alla cd. linea catena; i conducenti di veicoli di trasporto pubblico collettivo, di capienza superiore ai nove posti. Si richiede che tali attività siano svolte per un periodo non inferiore ai sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, per le pensioni che decorreranno dal 31 dicembre 2017; non inferiore alla metà della vita lavorativa (dunque non meno di diciassette anni e mezzo), per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018. Tale periodo è quello effettivo, esclusi dunque i periodi coperti da contribuzione figurativa.















