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Diritto allo studio

Il diritto allo studio è tutelato sia dalla legge (legge 20 Maggio 1970 ,n 300: in particolare l’art10 prevede che il lavoratore, iscritto e frequentante corsi regolari di studio in scuole di istruzione  primaria,secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dall’ordinamento giuridico statale, ha diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti,compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame , hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti. Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all’esercizio del diritto allo studio.) sia dalla contrattazione collettiva prevedono svariati diritti in favore dei lavoratori che frequentino corsi di studio. La materia può essere suddivisa in tre istituti, che il Ccnl dell’ industria metal meccanica puntualmente disciplina: facilitazioni in favore dei lavoratori studenti, congedi per la formazionecongedi per il diritto allo studio ed alla formazione professionale. Conviene esaminare ognuno di tali istituti separatamente. Per facilitare, però, un riepilogo di tutti i benefici di legge e contrattuali, in connessione con ciascuna esigenza, riportiamo di seguito un brevissimo quadro riassuntivo:

1) I lavoratori che frequentano corsi per il recupero dell’obbligo scolastico possono richiedere:

a) il congedo retribuito di 250 ore;

b) di essere adibiti a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e di essere esentati “da prestazioni di lavoro straordinario e durante i riposi settimanali”;

c) i permessi retribuiti di tre giorni per ciascun esame;

d) i congedi di formazione non retribuiti.

2) I lavoratori che frequentano la scuola media superiore possono richiedere:

a) il congedo retribuito di 40 ore;

b) di essere adibiti a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e di essere esentati “da prestazioni di lavoro straordinario e durante i riposi settimanali”;

c) i permessi retribuiti di tre giorni per ciascun esame;

d) i congedi di formazione non retribuiti.

3) I lavoratori studenti universitari possono richiedere:

a) i permessi retribuiti di tre giorni per ciascun esame;

b) i congedi di formazione non retribuiti.

4) I lavoratori che frequentano corsi di formazione professionale possono richiedere :

a) il congedo retribuito di 150 ore;

b) i congedi di formazione non retribuiti.

5) Nei casi particolari di corsi per l’alfabetizzazione degli adulti e per l’insegnamento di lingua italiana a lavoratori stranieri è possibile richiedere il congedo retribuito di 250 ore.

2 risposte a “Diritto allo studio”

  1. Lavorodimamma
    18 ottobre 2011 a 18:11 #

    Sono iscritta ad una univeristà telematica che diritti ho allo studio?

  2. Lavorodimamma
    18 ottobre 2011 a 18:13 #

    vorrei sapere le mie ore di studio

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