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Contratti Sindacali

Che cos’è un contratto collettivo di lavoro:

Il contratto collettivo di lavoro è il contratto con cui le organizzazioni rappresentative dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro (o un singolo datore) predeterminano congiuntamente la disciplina dei rapporti individuali di lavoroparte normativa) ed alcuni aspetti dei loro rapporti reciprociparte obbligatoria).

Le finalità essenziali del contratto collettivo sono quindi:

  • determinare il contenuto essenziale dei contratti individuali di lavoro in un certo settore (commercio, industria metalmeccanica, industria chimica, ecc.), sia sotto l’aspetto economico (retribuzione, trattamenti di anzianità) che sotto quello normativo (disciplina dell’orario, qualifiche e mansioni, stabilità del rapporto, ecc.).
  • disciplinare i rapporti ( relazioni industriali) tra i soggetti collettivi.

Struttura della contrattazione collettiva: i livelli di negoziazione:

In Italia, la contrattazione collettiva si svolge a diversi livelli, da quello interconfederale (siglati dalle Confederazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, trovano applicazione ai grandi comparti economici industria, artigianato, terziario e servizi, ecc…I loro contenuti sono generalmente rivolti alla disciplina di istituti specifici con valenza intercategoriale, come ad esempio il lavoro temporaneo, l’apprendistato, il contratto di formazione e lavoro ,chiamato ora” contratto di inserimento“, la sicurezza nei luoghi di lavoro, le rappresen- tanze unitarie dei lavoratori in azienda) a quello di categoria, a quello locale ed aziendale. I contratti che hanno oggi maggiore rilevanza pratica sono i contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL), conclusi a livello di categoria ; essi costituiscono il perno del nostro sistema di relazioni sindacali e contengono la disciplina generale, valida su tutto il territorio nazionale, delle condizioni minime di trattamento economico-normativo per i singoli istituti contrattuali (inquadramento, orario di lavoro, minimi tabellari, trattamenti in caso di malattia e infortunio, ecc.)

Secondo il Protocollo 23 luglio 1993 il contratto nazionale di categoria:

  • ha durata quadriennale per la materia normativa e biennale per la materia retributiva;
  • definisce gli ambiti della contrattazione di secondo livello (aziendale o, alternativamente, territoriale laddove previsto nell’ambito di specifici settori), la tempistica dei cicli negoziali e le materie nelle quali essa si articola;
  • stabilisce le procedure per la presentazione delle piattaforme contrattuali per il rinnovo dei contratti collettivi di categoria, per la contrattazione a livello aziendale o territoriale, nonché i tempi di apertura dei negoziati con l’obiettivo, tra l’altro, di evitare periodi di vacanza contrattuale.

Per quanto riguarda le piattaforme contrattuali per il rinnovo dei contratti nazionali esse devono essere presentate in tempo utile per consentire l’apertura della trattativa tre mesi prima della scadenza dei contratti. Durante tale periodo, e per il mese successivo alla scadenza, le parti non possono assumere iniziative unilaterali nè procedere ad azioni dirette. La violazione del periodo di raffreddamento comporta come conseguenza a carico della parte che vi ha dato causa, l’anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l’indennità di vacanza contrattuale.

La contrattazione aziendale o territoriale di secondo livello invece è prevista secondo le modalità e negli ambiti definiti dal contratto nazionale di categoria.Tale contrattazione riguarda questioni legate alla specifica realtà di riferimento e prevede anche la definizione di erogazioni economiche – in presenza di margini di produttività eccedente quella eventualmente già utilizzata per riconoscere gli aumenti retributivi a livello di contrattazione nazionale – peraltro correlate ai risultati di programmi rivolti ad incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività, nonché a risultati legati all’andamento economico dell’impresa.

Infine è necessario tener presente che la natura negoziale del contratto collettivo implica che  l‘interpretazione delle clausole (ovvero gli articoli ) in esso contenute avviene sulla base dei criteri stabiliti dal codice civile in materia di interpretazione del contratto. Poiché tale attività è riservata all’esclusiva competenza del giudice di merito, il sindacato di legittimità, in sede di ricorso per cassazione, è limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente.

Tra i criteri interpretativi posti dalla legge assumono particolare rilievo quelli contemplati dagli artt. 1362 e1363 cod. civ. secondo i quali:

  • nell’interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti,valutandone il comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto. Nel comportamento complessivo devono ricomprendersi anche le posizioni assunte durante le trattative, le istruzioni fornite agli associati e perfino il contenuto del contratto successivo a quello da interpretare (Cass. 5 giugno 2001, n. 7609);
  • le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto. A questo fine possono essere utilizzate anche le dichiarazioni a verbale fatte dalle parti nel testo del contratto collettivo con la finalità di chiarire il significato e la portata della clausola cui si riferiscono e ciò anche nel caso di dichiarazione unilaterale (Cass. 12 dicembre 2002, n. 17776).

Qui di seguito sono riportati i contratti nazionali nel settore metalmeccanico: clicca sul relativo accordo

contratto nazionale metalmeccanico stipula decorrenza scadenza
il nuovo contratto metalmeccanico(modello contrattuale firmato da fim-uilm GENNAIO 2009); (81) 15-10-2009 01-01-2010 31-12-2012
piattaforma FIOM rinnovo BIENNIO ECONOMICO periodo2010-2011 (43)  01-01-2010 31-12-2011
piattaforma FIM-UILM rinnovo contratto metalmeccanico periodo2010-2012 (44)   01-01-2010 31-12-2012
accordo di rinnovo 2008 (40)_ 20-01-2008 01-01-2008 31-12-2011
piattaforma rinnovo contratto metalmeccanico periodo 2007-2009 (41)_
accordo di rinnovo 2003 (34) 07-05-2003 01-06-2003 31-12 2006
economico 2° biennio 2001 (28) 03-07-2001 01-01-2001 31-12-2002
accordo di rinnovo \'99 (31) 08-06-1999 01-01-1999 31-12-2002
economico 2° biennio \'97 (31)
04-02-1997 01-07-1996 31-12-1998
accordo 1994 (43) 05-07-1994 01-07-1994 30-06-1998
accordo 1990 (39) 14-02-1990 01-01-1991 30-06-1994

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