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Assegno familiare

1.0 ORIGINI E FONDAMENTO DELLA TUTELA

L’art.36 co.1 della Costituzione afferma: Il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.

Questa norma fissa il concetto di GIUSTA RETRIBUZIONE ed accoglie due principi fondamentali:

1.  PRINCIPIO DELLA PROPORZIONE tra retribuzione e qualità e quantità del lavoro svolto (PRINCIPIO DELLA RETRIBUZIONE PROPORZIONATA).

2.  Principio secondo cui la retribuzione deve essere in ogni caso sufficiente ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa (PRINCIPIO DELLA RETRIBUZIONE SUFFICIENTE e DELLA RETRIBUZIONE FAMILIARE).

In sede di regolamentazione collettiva del salario, non è molto difficile applicare il PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITA’, lo è molto di più determinare la cd. RETRIBUZIONE FAMILIARE. Il legislatore ha tentato di ovviare il problema realizzando un sistema di adeguamento della retribuzione al carico familiare che per oltre un cinquantennio è stato imperniato sugli ASSEGNI FAMILIARI e che oggi si basa sul più funzionaleASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE.
Gli assegni familiari furono introdotti con un accordo interconfederale nel lontano 1934 per controbilanciare gli effetti negativi prodotti nel settore industriale dalla riduzione dell’orario di lavoro (da 48 a 40 ore lavorative) e, conseguentemente, del salario, adottate per fronteggiare la depressione economica di quegl’anni.

Il sistema di corresponsione dei trattamenti di famiglia in favore dei lavoratori è stato rivoluzionato, con l’art. 2 del D.L. 13/03/1988 N° 69, convertito con modificazioni in legge n. 153/1988 che, con decorrenza dal 1° Gennaio 1988, sostituisce, per la quasi totalità dei lavoratori, l’assegno familiare corrisposto in misura fissa per ogni familiare a carico, con l’assegno (unico) per il nucleo familiare, erogato in maniera differenziata in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare.

2.0 L’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

La prestazione viene determinata in base alla consistenza numerica e reddituale del nucleo familiare, nonché alla condizione del nucleo familiare (presenza di entrambi i coniugi, assenza di uno dei coniugi, presenza di componenti inabili). L’importo dell’assegno è fissato sulla base di tabelle rivalutate annualmente, nelle quali sono determinati gli scaglioni di reddito e gli importi. La rivalutazione delle tabelle viene effettuata sulla base della variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta nell’anno precedente. La variazione è comunicata dall’ ISTAT e, normalmente, ufficializzata con circolare emanata dalla Ragioneria generale dello Stato – IGOP. Il reddito da prendere in esame è quello conseguito dal nucleo familiare nell’anno precedente il primo luglio di ogni anno ed è valido per la corresponsione dell’assegno fino al 30 giugno dell’anno successivo.
Due sono, pertanto, gli elementi per determinare l’importo dell’assegno:

  • Composizione del nucleo familiare;
  • Importo del reddito del nucleo stesso.

I contributi per finanziare il sistema sono a carico del datore di lavoro, e sono calcolati come percentuale della retribuzione lorda corrisposta al lavoratore, variabile in funzione del settore produttivo di appartenenza.

Il contributo deve essere versato mensilmente, effettuando il conguaglio con le somme erogate ai dipendenti per assegni familiari attraverso il Mod.DM10.
Sono esonerati dal versamento del contributo alla CUAF gli ospedali e i presidi delle unità sanitarie locali, gli istituti e le associazioni che operano senza fini di lucro, assistenza sociale e beneficenza, i partiti politici e i sindacati, gli apprendisti e le assunzioni agevolate che hanno lo stesso regime contributivo, i contratti di formazione lavoro. Negli altri casi di assunzioni agevolate la contribuzione è dovuta nella misura ridotta prevista dall’agevolazione.

L’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare non è soggetta a ritenute fiscali né previdenziali.

3.0 I BENEFICIARI

I soggetti beneficiari sono:

1.  I lavoratori dipendenti in attività;

2.  I disoccupati indennizzati;

3.  I lavoratori cassaintegrati;

4.  I lavoratori in mobilità impiegati in lavori socialmente utili;

5.  I lavoratori assenti per malattia o maternità;

6.  I lavoratori richiamati alle armi;

7.  I lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali;

8.  I lavoratori dell’industria o marittimi in congedo matrimoniale;

9.  Le persone assistite per tubercolosi;

10.              I pensionati ex lavoratori dipendenti;

11.              I caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata, agli armatori e ai proprietari armatori;

12.              Soci di cooperative.

13.              Gli apprendisti;

14.              I lavoratori a domicilio;

15.              Gli stranieri.

16.              I lavoratori part-time

17.              I lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS (L.335/95) e non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.

3.1.Limiti minimi di prestazione lavorativa e misura dell’assegno

Per i lavoratori dell’industria, artigianato, commercio, arti e professioni gli assegni spettano in misura intera se nel periodo di paga sono stati raggiunti i seguenti limiti minimi di prestazione oraria:

104 ore mensili per gli operai e 130 per gli impiegati.

In ogni caso non possono essere corrisposti più di 6 assegni giornalieri in una settimana e più di 26 in un mese.

. Periodi di assenza dal lavoro:

Per i lavoratori che abbiano conseguito il requisito minimo di una settimana di lavoro (anche presso più datori di lavoro), gli assegni devono essere corrisposti anche durante le assenze per:

- ferie;
- aspettativa per chiamata a funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali, e permessi retribuiti per i dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ed i lavoratori eletti a cariche pubbliche;

- giornate festive e festività soppresse dal combinato disposto della L. n. 54/1 977 e del D.P.R. n. 792/1985, per le quali venga corrisposta la retribuzione in assenza di prestazione lavorativa;

- intervento della Cassa integrazione guadagni;

- congedo matrimoniale.

Per le seguenti fattispecie di assenza valgono invece particolari modalità:

infortunio sul lavoro o malattia professionale: gli assegni sono dovuti per il periodo di inabilità, ivi compresa la “carenza”, per un massimo di 3 mesi. Per le persone non soggette alle norme sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l’infortunio è considerato alla stregua della malattia;

malattia: gli assegni sono dovuti per tutto il periodo in cui viene corrisposta, per legge o per contratto, l’indennità di malattia o (in tutto o in parte) la retribuzione da parte del datore di lavoro. Gli assegni sono dovuti anche per il periodo di “carenza”. Qualora la malattia divenga causa di interruzione del rapporto di lavoro gli assegni sono corrisposti per la durata della malattia fino ad un massimo di 3 mesi;

gravidanza e puerperio: gli assegni sono corrisposti per tutto il periodo di astensione dal lavoro obbligatoria e facoltativa, per le assenze dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a 3 anni e per i permessi concessi alla lavoratrice madre o al lavoratore padre di minore con handicap ovvero al parente o affine entro il terzo grado convivente che assiste una persona con handicap; gli assegni sono corrisposti anche per le assenze spettanti alle lavoratrici che hanno adottato bambini o che li hanno ottenuti in affidamento preadottivo ed al padre lavoratore;

richiamo alle armi: gli assegni sono corrisposti per il periodo in cui sussiste l’obbligo per il datore di lavoro di corrispondere la retribuzione in tutto o in parte, per legge o per contratto collettivo.

4.0.I lavoratori part-time

Per i lavoratori a tempo parziale il computo deve essere effettuato per ciascuna settimana, anche in caso di retribuzione mensile (INPs circ. n. 110/1992).

Gli assegni familiari spettano nell’intera misura settimanale (6 assegni giornalieri), qualora vengano prestate almeno 24 ore di lavoro nella settimana.

Il numero minimo di ore lavorate, per aver diritto all’intero assegno settimanale, è sempre di 24 sia che il lavoratore rivesta la qualifica di operaio, che di impiegato.

Nell’ipotesi che il lavoratore presti la propria attività presso diversi datori di lavoro, ai fini del raggiungimento del limite minimo delle 24 ore, devono cumularsi le ore effettuate nei diversi rapporti di lavoro.

Se il limite minimo non viene raggiunto spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata: in questa fattispecie e nell’ipotesi di settimana corta il sabato non lavorato resta escluso (INPs circ.n. 38/1985).

Ad esempio:

a) al lavoratore a tempo parziale, con prestazione giornaliera di 5 ore per 5 giorni la settimana, spetta l’intero assegno settimanale;

b) al lavoratore a tempo parziale, con prestazione giornaliera di 4 ore per 5 giorni la settimana, spettano 5 assegni giornalieri e non l’intero assegno settimanale, non essendo realizzato il limite delle 24 ore settimanali;

c) al lavoratore a tempo parziale, con concentrazione delle prestazioni lavorative in alcune settimane o in alcuni mesi dell’anno, gli assegni spettano solamente per le settimane in cui vi sia effettiva prestazione di attività lavorativa e in relazione alle ore di lavoro prestate nelle stesse settimane (INPS circ. n. 67/1989).

Nell’ipotesi di pluralità di rapporti a tempo parziale, l’assegno viene corrisposto dal datore di lavoro presso il quale viene svolta l’attività principale.

Se il limite minimo non viene raggiunto spettano al lavoratore a tempo parziale tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata.

L’assegno per il nucleo familiare spetta ai lavoratori in part-time orizzontale con orario di lavoro inferiore alle 24 ore settimanali, anche per le giornate di assenza dal lavoro (ad. es. per ferie, malattia, maternità o infortunio sul lavoro), a condizione che:

— l’assenza si sia verificata nel periodo contrattualmente previsto per lo svolgimento dell’attività lavorativa;
la giornata di assenza sia retribuita o indennizzata.

I lavoratori in part-time verticale non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare per le giornate di assenza che cadono nel periodo contrattuale di pausa lavorativa.

5.0 COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

I familiari per i quali sono corrisposti gli assegni (cd. beneficiari) devono versare in condizioni di non autosufficienza economica e sono:

a.  Il coniuge (marito o moglie) a carico che non disponga di un reddito superiore a determinati limiti (periodicamente aggiornati).
L’effettività della separazione o del divorzio è desumibile dalla certificazione anagrafica (stato di famiglia in cui non sia più indicato il coniuge separato), eccezion fatta in caso di provvedimento giudiziale che disponga la coabitazione dei coniugi, anche se in via temporanea. In tal caso, il richiedente dovrà precisare il suo status nel modello di richiesta sotto la voce “EVENTUALI CHIARIMENTI”.
Qualora i coniugi abbiano l’affidamento congiunto dei figli minori è necessaria l’autorizzazione dell’INPS che attesti il loro inserimento nel nucleo dell’uno o dell’altro coniuge.

b.  I figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, regolarmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, affidati a norma di legge) ed i nipoti viventi a carico di ascendente diretto di età inferiore ai 18 anni;

c.   I figli maggiorenni inabili, che si trovano per difetto fisico e mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un lavoro proficuo;

d.  Fratelli sorelle e nipoti collaterali del richiedente minori di età o maggiorenni inabili, a condizione che siano orfani di entrambi i genitori e senza diritto alla pensione per i superstiti.

6.0 REDDITO FAMILIARE

Ai finì del diritto all’assegno il reddito familiare è costituito dalla somma dei redditi del richiedente l’assegno e delle altre persone componenti il suo nucleo familiare.

I redditi del coniuge non devono essere computati nel caso in cui questi risulti legalmente ed effettivamente separato.

Il reddito familiare è quello dei componenti il nucleo nel periodo di riferimento della domanda, indipendentemente dal fatto che nel periodo di riferimento del reddito tale nucleo potesse essere diverso (per sopraggiunti eventi, quali separazioni, matrimoni, nascite o morti).

Il reddito familiare da considerare è costituito dall’ammontare dei redditi complessivi conseguiti dai suoi componenti nell’anno solare precedente il 10 luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell’assegno fino al 30 giugno dell’anno successivo .

Concorrono a formare il reddito familiare i redditi complessivi assoggettabili all’IRPEF e i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi, se superiori a € 1.032,91 ( ANNO 2008), quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva fatta eccezione degli importi relativi all’indennità di accompagnamento ed alle pensioni di guerra.

Il limite – naturalmente da intendersi annuo – di € 1.032,91 stabilito quale importo massimo per non prendere in considerazione i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (al lordo delle relative ritenute erariali), va riferito alla somma dei redditi di tale tipo di pertinenza del nucleo familiare nel suo complesso.

A titolo esemplificativo, tra i redditi da considerare, se complessivamente superiori a € 1.032,91 si citano quelli derivanti da pensioni, indennità e assegni erogati dal Ministero dell’interno ai ciechi, sordomuti ed invalidi civili; pensioni sociali; assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria; rendite da BOT, da CCT e da altri titoli emessi dallo Stato; interessi dei depositi e dei conti correnti bancari e postali; premi e vincite del lotto e dei concorsi a pronostici (INPS circ. n. 12/1990).

Non sono da includersi, inoltre, le pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva vittime di infortunio (cd. pensioni militari tabellari) e le rendite vitalizie INAIL, mentre deve essere computata l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta erogata dallo stesso INAIL.

Non si computano nel reddito familiare i trattamenti di fine rapporto, comunque denominati, e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonché i trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge.

Non sono inoltre computate nel reddito familiare le somme corrisposte a titolo di arretrato per prestazioni di integrazione salariale riferite ad anni precedenti a quello di erogazione.

I redditi da lavoro debbono essere considerati al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori per legge.

. Quota dei redditi da lavoro dipendente ed assimilati

L’assegno per il nucleo familiare spetta a condizione che la somma dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente o parasubordinato, relativi al nucleo familiare nel suo complesso, non sia inferiore al 70 per cento del reddito familiare complessivo.

Per redditi di lavoro parasubordinato intendiamo quelli derivanti da attività di collaborazione coordinata e continuativa a progetto.

Se l’incidenza percentuale dei redditi da lavoro dipendente rispetto ai redditi di altra natura non sia quantificabile in quanto, nell’anno considerato, entrambi inesitenti (o in quanto risultino solo redditi negativi), la condizione di cui sopra non si verifica: il diritto va quindi riconosciuto.

Per converso, l’esistenza solo di redditi diversi da quelli derivanti da lavoro dipendente o parasubordinato, ancorché di modesta entità, non può che comportare l’esclusione dal diritto.

7.0 PROCEDURA PER L’EROGAZIONE

Per ottenere il pagamento dell’assegno l’interessato deve presentare domanda utilizzando l’apposito modello predisposto dall’INPS, corredato di:

  • Certificato di stato di famiglia, se è la prima richiesta o è variata la composizione del nucleo familiare.
  • Ogni altro documento attestante situazioni particolari quali: certificato di invalidità totale e permanente dei figli maggiorenni, rilasciato dalla competente commissione sanitaria, o copia autenticata del certificato di pensione o inabilità INPS o certificato di rendita INAIL; documento comprovante lo stato di abbandono del coniuge; se il nucleo comprende familiari non conviventi deve essere aggiunto anche lo stato di famiglia dei medesimi.
  • Eventuale autorizzazione INPS (ANF/43).

Il lavoratore è inoltre tenuto a comunicare, entro 30 giorni, le variazioni del nucleo e del reddito familiare attraverso la presentazione di un nuovo ANF/Dip.
Il datore di lavoro, ricevuta la documentazione, procede ad un controllo sommario e verifica che i redditi dichiarati siano per almeno il 70% composti da lavoro dipendente. Dopo aver analizzato attentamente i dati in suo possesso compila il modello per la parte di sua competenza, quindi controlla l’importo dell’assegno da corrispondere nelle apposite tabelle, ed eroga la prestazione registrando il relativo importo nel libro paga, infine conguaglia l’ammontare corrisposto a titolo di ANF con i contributi dovuti all’INPS attraverso il mod. DM 10/2.

In alcuni casi l’assegno viene però sospeso: quando vi siano state assenze arbitrarie del lavoratore, o non sia stato raggiunto il numero di ore di prestazione lavorativa per il diritto all’assegno completo , lo stesso viene decurtato di tante quote giornaliere quanti sono stati i giorni di assenza arbitraria.

Rientrano tra le assenze giustificate quelle motivate da eventi impeditivi dovute alla discrezionale decisione del datore di lavoro di interrompere l’attività, lo sciopero, la sospensione per motivi disciplinari, cause transitorie di forza maggiore e particolari esigenze organizzative d’impresa.

Il datore di lavoro deve conservare in azienda la domanda e gli allegati per 10 anni a decorrere dalla scadenza del mese cui si riferisce l’ultima erogazione del trattamento di famiglia corrisposto sulla base di tale documentazione. (INPS, delibera N° 133 del 08/07/1988 ). Per lo stesso motivo non sarà nemmeno tenuto a restituire la documentazione al lavoratore qualora il rapporto cessasse.
Il diritto del lavoratore agli assegni familiari si prescrive nel termine di cinque anni decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato maturato il diritto all’assegno (art. 23 testo unico e 16-bis D.L. 30/1974; legge 114/1974). La prescrizione è interrotta nel caso di richiesta scritta dell’INPS all’Ispettorato del Lavoro o di intimazione di quest’ultimo.

8.0 Ricorso amministrativo

Qualora l’INPS non paghi l’assegno, il lavoratore può presentare ricorso entro 120 giorni dalla data di notifica della decisione al Comitato Speciale degli assegni familiari .
Contro la posizione assunta da tale Comitato si può nuovamente ricorrere entro 30 giorni al Ministero del Lavoro e della previdenza sociale.
Esaurita la prassi del ricorso amministrativo, si potrà adire l’Autorità giudiziaria nel limite di 30 giorni dalla data di consegna all’ufficio postale della raccomandata ministeriale contenente decisione avversa.

9.0 ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO 3 FIGLI MINORI

Di diversa natura è l’assegno per il nucleo familiare con almeno 3 figli che è una prestazione concessa dai Comuni ai cittadini italiani che hanno 3 o più figli minorenni , siano essi propri, del coniuge o da questi ricevuti in affidamento pre-adottivo.

Per avere diritto all’assegno occorre che il reddito annuo del nucleo familiare da calcolare con la certificazione ISE, per l’anno 2009 fissato in Euro 23.200,30, sia riferito ad un nucleo di 5 persone.

L’importo mensile dell’assegno è di Euro 128,89 per il 2009 come da comunicazione su Gazzetta Ufficiale numero 30 del 06/02/2009 ed è concesso per un massimo di 13 mensilità (Euro 675,57 complessivi).
La domanda per l’intero anno solare 2009 o periodo inferiore in cui sussiste il diritto, va presentata entro il termine perentorio del 31 gennaio 2010. I requisiti soggettivi economici devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda medesima. I soggetti che presentano la domanda nel mese di Gennaio 2010 devono fare riferimento ai requisiti posseduti alla data del 31 Dicembre 2009.
I requisiti necessari sono:

  • Cittadinanza Italiana o Comunitaria del richiedente, anche se possono non esserlo gli altri componenti del nucleo familiare;
  • Residenza nel Comune, se i genitori sono residenti in Comuni diversi la domanda deve essere presentata da chi ha nel proprio stato di famiglia i figli minorenni;
  • Tre o più figli minorenni che siano figli propri o del coniuge o da questi ricevuti in affidamento preadottivo; se nel corso dell’anno uno dei figli diventa maggiorenne la domanda dovrà fare riferimento al periodo nel quale il figlio era minorenne; in tal caso l’assegno, se dovuto, sarà ricalcolato per il periodo dal 1 Gennaio alla data di compimento della maggiore età;
  • Risorse economiche non superiori ad Euro 23.200,30 per un nucleo di 5 persone.
    Il pagamento dell’assegno inviato al domicilio del richiedente o tramite accredito in conto corrente bancario verrà effettuato dall’ INPS.

L’ INPS provvederà al pagamento con cadenza semestrale posticipata, sulla base dei dati trasmessi dal comune almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre.
La persona richiedente è tenuta a comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione che intervenga nel suo nucleo familiare dopo la presentazione della domanda, così come il cambio di residenza; in quest’ ultimo caso, se la residenza viene trasferita in altro Comune, si interrompe il procedimento presso il Comune che aveva erogato il beneficio e l’interessato deve presentare domanda
presso il nuovo Comune di residenza.


  • 10.0 TABELLE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE 01 07 2009- 30 06 2010 (276)
    TAB. 11
    NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI E ALMENO UN FIGLIO MINORE IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI
    N° 25 fogli
  • TAB. 12
    NUCLEI FAMILIARI CON UN SOLO GENITORE E ALMENO UN FIGLIO MINORE IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI
    N° 29 fogli
  • TAB. 13
    NUCLEI FAMILIARI ORFANILI COMPOSTI SOLO DA MINORI NON INABILI
    Importo complessivo mensile dell’assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

    N° 1 foglio
  • TAB. 14
    NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI E ALMENO UN FIGLIO MINORE IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN COMPONENTE INABILE E NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI, SENZA FIGLI MINORI E CON ALMENO UN FIGLIO MAGGIORENNE INABILE
    N° 22 fogli
  • TAB. 15
    NUCLEI FAMILIARI CON UN SOLO GENITORE E ALMENO UN FIGLIO MINORE  IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN COMPONENTE INABILE E NUCLEI FAMILIARI CON UN SOLO GENITORE, SENZA FIGLI MINORI E CON ALMENO UN FIGLIO MAGGIORENNE INABILE
    N° 29 fogli
  • TAB. 16
    NUCLEI FAMILIARI ORFANILI COMPOSTI DA ALMENO UN MINORE IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN COMPONENTE INABILE
    N° 1 foglio
  • TAB. 19
    NUCLEI FAMILIARI ORFANILI COMPOSTI SOLO DA MAGGIORENNI INABILI
    N° 1 foglio
  • TAB. 20 A
    NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I CONIUGI E SENZA FIGLI (IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE INABILE)
    N° 1 foglio
  • TAB. 20 B
    NUCLEI MONOPARENTALI (*) SENZA FIGLI (IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE INABILE)
    N° 1 foglio
  • TAB. 21 A
    NUCLEI FAMILIARI (*) SENZA FIGLI  (IN CUI  NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI )
    N° 1 foglio
  • TAB. 21 B
    NUCLEI MONOPARENTALI (*) SENZA FIGLI CON ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE (IN CUI SOLO IL RICHIEDENTE SIA INABILE
  • N° 1 foglio
  • TAB. 21 C
    NUCLEI FAMILIARI (*) SENZA FIGLI  (IN CUI  NON SIA PRESENTE ALMENO UN CONIUGE INABILEE NESSUN ALTRO COMPONENTE INABILE )
    N° 1 foglio
  • TAB. 21 D
    NUCLEI MONOPARENTALI (*) SENZA FIGLI CON ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE (IN CUI SOLO IL RICHIEDENTE SIA INABILE)
    N° 1 foglio

Allegato: TABELLE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE 01 07 2009- 30 06 2010 (276)

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